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ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI - ISTRUZIONI PER PRESENTARE ISTANZA   
Pubblicazione  04/03/2024 - 31/12/2026
Ultimo aggiornamento  07/03/2024

Si pubblicano le istruzioni operative per presentare istanza, nota prot. n. 13408 del 04/03/2024.


 Facendo seguito alla nota prot. n. 11172 del 22/02/2024 si forniscono di seguito le istruzioni operative per presentare le istanze per usufruire dell'esonero contributivo delle lavoratrici madri previsto dalla legge del 30 dicembre 2023, n. 213, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (commi 180-182).

Si precisa che l'esonero contributivo è riconosciuto: 
• Dal 01/01/2024 al 31/12/2026: alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
 • Dal 01/01/2024 al 31/12/2024: alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
 • L'esonero contributivo è pari al 100% delle ritenute previdenziali a carico della lavoratrice, nel limite annuo di 3000,00 euro, riparametrata su base mensile, quindi nel limite mensile di 3000.00/12 = 250,00 euro;
 • Il limite di 250,00 euro è mensile e non è previsto nessun conguaglio a dicembre e/o a cessazione;
 • Nelle ipotesi di assunzioni e/o cessazioni nel corso del mese, tale limite mensile dovrà essere proporzionato ai giorni di lavoro, nella misura di 8,06 euro giornalieri (250,00/31); • Per i rapporti di lavoro part time tale limite non dovrà essere rapportato all'orario di lavoro; • L'esonero lavoratrici madri è alternativo all'esonero IVS di cui all'art. 1, c.15 della legge di bilancio 2024 (6% e 7%);
 • Il calcolo dell'esonero verrà effettuato, tenendo conto anche dell'eventuale ritardo con cui verranno comunicati i dati dei figli dalla dipendente, riconoscendo automaticamente l'esonero arretrato;
 • L'esonero relativo alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 potrà essere riconosciuto nel cedolino di marzo e/o aprile e/o maggio.

 Per usufruire dell'esonero occorre presentare apposita richiesta direttamente sul portale del dipendente (applicativo nel quale sono pubblicate le buste paga) .


Al fine di agevolare le operazioni si allega il manuale utente.

 Si comunica, infine che tutte le richieste presentate ad oggi con modalità diverse da quanto sopra descritto sono da ritenere nulle e, pertanto, si invitano le SS.LL. a formulare nuove istanze utilizzando esclusivamente la procedura indicata nella presente nota.

 Per eventuali informazioni e/o correzioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: risorseumane@ao-ve.it

 Per contatti telefonici è possibile chiamare il numero 0953781707.

 IN ORIGINALE FIRMATO

NB. Si comunica, inoltre, che per motivi di sicurezza informatica l'istanza è accessibile solo dalla rete aziendale attraverso il portale intranet.


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