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RICALCOLO RIA A SEGUITO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 4 2004   
Pubblicazione  08/03/2024
Ultimo aggiornamento  08/03/2024
Si allega nota prot. n. 14619 del 08/03/2024.



Pervengono all'Azienda istanze presentate dalle SS.LL per la quantificazione e ricalcolo della R.I.A. con conseguente ricostruzione della carriera e/o di riconoscimento del quantum maturato nel periodo 1991-1993 a seguito sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2004  depositata lo scorso 11 gennaio, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 3.12.2000, n. 388" (legge finanziaria 2001), che aveva stabilito che la proroga al 31.12.1993 della disciplina del rapporto di lavoro relativo al triennio 1988-1990 del personale dei Ministeri e altre categorie non modificava la data del 31.12.1990 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio prescritte (5, 10 e 20 anni) per il riconoscimento della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità)".

Si rappresenta che la sentenza della Corte Costituzionale, pur avendo efficacia erga omnes, non produce i suoi effetti favorevoli per il passato, atteso che la norma dichiarata illegittima non è stata né annullata né abrogata. Dunque, non influisce sui rapporti ormai esauriti, ossia sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, e che risultino ormai chiusi e consolidati in forza di sentenze di rigetto passate in giudicato o della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili o, ancora, del decorso dei termini di prescrizione (quinquennale) dei crediti retributivi, che nel pubblico impiego contrattualizzato decorrono sempre dal momento di loro progressiva insorgenza (sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 36197/2023). Non produce effetti anche nei confronti di quanti, pur avendo maturato il diritto nel periodo 1991-1993 in forza della sentenza della Corte Costituzionale, non hanno mai agito innanzi all'autorità Giudiziaria, atteso che i crediti maturati nel 1991-1993 risultano inesigibili e prescritti già dopo 5 anni, in assenza di valide interruzioni dei termini inoltrate all'Amministrazione d'appartenenza. Sul punto, infatti, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza 28.12.2023 n. 36197, confermando il principio per cui nel Pubblico Impiego, a differenza del privato, la prescrizione decorre in costanza di rapporto e dal momento di loro progressiva insorgenza.

Riassumendo la sentenza della Corte Costituzionale produce effetti favorevoli in due circostanze ben precise:

  • nel caso di giudizi sospesi in ordine a ricorsi promossi nell'attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma;
  • nel caso in cui il ricorrente abbia sistematicamente interrotto la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini prima della relativa scadenza, e avendola reiterata periodicamente ad ogni quinquennio.

 

Per quanto sopra si è spiacenti comunicare che le istanze presentate dalle SS.LL. volte al riconoscimento ricalcolo della R.I.A. con conseguente ricostruzione della carriera e/o di riconoscimento del quantum maturato nel periodo 1991-1993 a seguito sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2004, senza la documentazione attestante l'interruzione della prescrizione, non possono trovare accoglimento.

 

Si comunica, infine, che in caso vengano emanati provvedimenti normativi finalizzati all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sarà data tempestiva comunicazione alle SS.LL.


In Originale Firmato

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